IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009,  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Vista   la   nota   n.   6498  del  22  luglio  2009  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.   La   struttura  di  supporto  di  cui  all'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1°  maggio 2009 e' aumentata di 8 unita' di personale appartenente ai
ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al personale
di  cui alla predetta struttura di supporto compete il trattamento di
missione  ed  e'  autorizzato  ad  effettuare  prestazioni  di lavoro
straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite.
  2.   Il   vice-commissario   delegato  e'  autorizzato  a  ricevere
contributi  da  sponsor  da  destinare  agli  interventi  di messa in
sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.
  3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ed
al  funzionamento  della  struttura  di  cui  all'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1°  maggio  2009,  si provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile
2009,  nonche',  in  via di anticipazione nel limite di 20 milioni di
euro  a  valere  sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n.
39,  nelle  more  della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
  4.  Le  sopra  citate  risorse  sono  trasferite sulla contabilita'
speciale   intestata  al  vice-commissario  delegato  sulla  base  di
richieste documentate.