IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Vista la nota n. 6498 del 22 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e' aumentata di 8 unita' di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al personale di cui alla predetta struttura di supporto compete il trattamento di missione ed e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite. 2. Il vice-commissario delegato e' autorizzato a ricevere contributi da sponsor da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, nonche', in via di anticipazione nel limite di 20 milioni di euro a valere sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 4. Le sopra citate risorse sono trasferite sulla contabilita' speciale intestata al vice-commissario delegato sulla base di richieste documentate.